Disposizioni in materia di professioni non organizzate
(Testo definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati in data 19 dicembre 2012. In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.)
Art. 1.
(Oggetto e definizioni)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative...
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